ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunita'.