Allegato A NORME TECNICHE PER LA DEFINIZIONE DELLE MICROZONE 1. La microzona e' individuata da uno o piu' fogli contigui della mappa catastale, appartenenti allo stesso comune, ed e' contraddistinta, nell'ambito di questo, da un numero cardinale progressivo. 2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata discontinuita' nelle caratteristiche descritte nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza puo' proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normativa vigente. 3. Le risultanze dell'articolazione del territorio comunale in microzone, di norma, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) all'interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato massimo e minimo a metro quadrato delle unita' immobiliari, assunte a riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non deve risultare superiore a due. A tale fine non sono da prendere in considerazione unita' immobiliari aventi caratteri singolari per la microzona o, comunque, poco significative a livello statistico; b) lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato delle unita' immobiliari di riferimento site in due microzone contigue ed urbanisticamente omogenee non deve risultare inferiore al 30%. In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non consentano il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere a) e b), gli stessi possono assumere rispettivamente le entita' massime di 3, e 20%. Nella fattispecie le circostanze ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al successivo comma 6. 4. Le unita' immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri di cui al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette unita' siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale piu' rappresentativa nella microzona esaminata. 5. Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 e' caratterizzato dalla massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell'ambito del territorio esaminato. 6. Gli elaborati di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento sono costituiti da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con riferimento alle mappe catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona riportanti gli elementi sottoindicati: a) l'ubicazione territoriale; b) i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona; c) le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; d) le caratteristiche insediative ed edilizie; e) i caratteri economicosociali (civile, economico, popolare, ultrapopolare, ecc.); f) le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi, massimi e medi delle unita' immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonche' di quelle piu' significative per diffusione.