(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                           NORME TECNICHE 
                 PER LA DEFINIZIONE DELLE MICROZONE 
  1. La microzona e' individuata da uno o piu' fogli  contigui  della
mappa   catastale,   appartenenti   allo   stesso   comune,   ed   e'
contraddistinta,  nell'ambito  di  questo,  da  un  numero  cardinale
progressivo. 
  2. Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di
condizioni particolari, nell'ambito del foglio di mappa,  determinino
una  palese  ed  accentuata  discontinuita'   nelle   caratteristiche
descritte nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento,  il  comune
prima di procedere alle deliberazioni di competenza puo' proporre  al
competente ufficio  del  dipartimento  del  territorio  la  eventuale
divisione del foglio medesimo. Le  relative  operazioni  sono  svolte
sulla base di specifiche intese tra il comune ed il predetto  ufficio
nel rispetto della normativa vigente. 
  3. Le risultanze  dell'articolazione  del  territorio  comunale  in
microzone, di norma, devono soddisfare le seguenti condizioni: 
  a) all'interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i  valori  di
mercato massimo e minimo a metro quadrato delle  unita'  immobiliari,
assunte a riferimento con i criteri di cui al successivo comma 4, non
deve risultare superiore a due. A tale fine non sono da  prendere  in
considerazione unita' immobiliari aventi caratteri singolari  per  la
microzona o, comunque, poco significative a livello statistico; 
  b) lo scostamento percentuale fra i valori medi  ordinari  a  metro
quadrato  delle  unita'  immobiliari  di  riferimento  site  in   due
microzone contigue ed urbanisticamente omogenee  non  deve  risultare
inferiore al 30%. 
  In presenza di particolari ed oggettive condizioni del  territorio,
che non consentano il rispetto dei limiti previsti  nelle  precedenti
lettere a) e b),  gli  stessi  possono  assumere  rispettivamente  le
entita' massime  di  3,  e  20%.  Nella  fattispecie  le  circostanze
ostative vengono rappresentate nelle  schede  di  cui  al  successivo
comma 6. 
  4. Le unita' immobiliari da assumere a riferimento per il  rispetto
dei criteri di cui al comma 3 sono di  norma  quelle  a  destinazione
residenziale.  Ove  dette  unita'  siano  presenti  in  misura   poco
significativa,  vengono  assunte  a  riferimento  unita'  immobiliari
appartenenti alla  categoria  catastale  piu'  rappresentativa  nella
microzona esaminata. 
  5. Il valore medio ordinario  di  cui  al  precedente  comma  3  e'
caratterizzato dalla massima frequenza con cui i singoli valori  sono
riscontrati nell'ambito del territorio esaminato. 
  6.  Gli  elaborati  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del  presente
regolamento sono costituiti da grafici  individuativi  dei  perimetri
delle microzone, con riferimento alle mappe catastali,  e  da  schede
descrittive   di   ciascuna   microzona   riportanti   gli   elementi
sottoindicati: 
     a) l'ubicazione territoriale; 
  b) i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona; 
  c) le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; 
     d) le caratteristiche insediative ed edilizie; 
  e)  i  caratteri  economicosociali  (civile,  economico,  popolare,
ultrapopolare, ecc.); 
  f) le fasce di  mercato  individuate  in  base  ai  prezzi  minimi,
massimi e medi delle unita' immobiliari  di  riferimento  di  cui  al
comma 4, nonche' di quelle piu' significative per diffusione.