(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 24)
                             Articolo 24 
                       Interventi di edilizia 
          (Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5) 
1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi 
in materia di edilizia pubblica e  privata  e'  rilasciata  entro  il
termine  di  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta,
restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25  e
26. 
   2.  Qualora  la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o   elementi
integrativi di giudizio, il termine indicato al comma  1  e'  sospeso
fino al ricevimento della documentazione. 
   3.  Ove  la  soprintendenza  proceda  ad  accertamenti  di  natura
tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il  termine
e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli  accertamenti
d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso  tale  termine,
previa  diffida  a  provvedere  nei  successivi  trenta  giorni,   le
richieste di approvazione si intendono accolte.