(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Eseguita la liquidazione d'ufficio, ed in base alla medesima, sara'
provveduto alla inscrizione,  nel  ruolo  delle  spese  fisse,  della
partita  al  nome  del  parroco   per   il   pagamento   dell'assegno
supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni  che
occorressero, dopo che la liquidazione sara' divenuta definitiva. 
 
  Il pagamento sara' fatto a rate semestrali  posticipate,  scadibili
al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.