Art. 29. Eseguita la liquidazione d'ufficio, ed in base alla medesima, sara' provveduto alla inscrizione, nel ruolo delle spese fisse, della partita al nome del parroco per il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sara' divenuta definitiva. Il pagamento sara' fatto a rate semestrali posticipate, scadibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.