Art. 30. Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, il parroco dovra' far pervenire, alla Delegazione del tesoro della provincia, il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio. Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, sara' rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana, sul modulo fornito dall'Amministrazione del Fondo per il culto. Il detto certificato dovra' essere munito della marca da bollo di centesimi 50, quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno. Con autorizzazione del Ministro Guardasigilli, il pagamento potra' essere fatto anche senza il certificato della Curia.