(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale,  il  parroco
dovra' far pervenire, alla Delegazione del tesoro della provincia, il
certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio
parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio. 
 
  Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da
pagarsi, sara' rilasciato ed autenticato col proprio  suggello  dalla
Curia diocesana, sul modulo fornito  dall'Amministrazione  del  Fondo
per il culto. 
 
  Il detto certificato dovra' essere munito della marca da  bollo  di
centesimi 50, quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno. 
 
  Con autorizzazione del Ministro Guardasigilli, il pagamento  potra'
essere fatto anche senza il certificato della Curia.