(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Agli effetti dell'articolo precedente,  avvenendo  la  vacanza  del
beneficio parrocchiale, il sindaco, il  pretore,  il  ricevitore  del
registro ed ogni pubblico funzionario, che per  ragione  del  proprio
ufficio ne sia venuto a  conoscenza,  dovranno  farne  denuncia  alla
Direzione Generale del Fondo per il culto. 
 
  Parimenti i Procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno
dare partecipazione alla detta Direzione Generale di ogni concessione
del Regio Exequatur o del Regio Placet.