Art. 32. Agli effetti dell'articolo precedente, avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il sindaco, il pretore, il ricevitore del registro ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia alla Direzione Generale del Fondo per il culto. Parimenti i Procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno dare partecipazione alla detta Direzione Generale di ogni concessione del Regio Exequatur o del Regio Placet.