Art. 33. Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro per misura di repressione, sara' sospeso, fina a che durera' il sequestro medesimo, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua. Le rate semestrali, scadute durante l'anzidetto periodo, saranno pagate o al subeconomato dei benefici vacanti o al sacerdote che avra' temporariamente esercitate le funzioni parrocchiali, secondo che disporra' il Ministro Guardasigilli.