(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro
per misura di repressione, sara'  sospeso,  fina  a  che  durera'  il
sequestro  medesimo,  il  pagamento  dell'assegno  supplementare   di
congrua. 
 
  Le rate semestrali, scadute durante  l'anzidetto  periodo,  saranno
pagate o al subeconomato dei benefici  vacanti  o  al  sacerdote  che
avra' temporariamente esercitate le  funzioni  parrocchiali,  secondo
che disporra' il Ministro Guardasigilli.