(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Durante la vacanza dei benefici parrocchiali  non  saranno  pagati,
ne' agli economi spirituali, ne' ai subeconomi dei benefici  vacanti,
i supplementi di congrua. 
 
  Sara' invece corrisposta all'economo spirituale, per  le  spese  di
culto e di servizio della chiesa, una somma  equivalente  all'aumento
che fosse stato concesso al parroco, a' termini del secondo capoverso
dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191,  ma  limitatamente
alla durata del servizio prestato. Il pagamento sara'  fatto  a  rate
trimestrali posticipate, con mandato diretto  a  favore  dell'economo
spirituale, ed in base a certificato  che  l'Economato  generale  dai
benefici vacanti dovra' trasmettere alla Direzione Generale del Fondo
per il culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali
da parte dell'economo spirituale. 
 
  Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati
generali dei benefici vacanti e l'Amministrazione del  Fondo  per  il
culto rispetto  agli  antichi  assegni  erariali  ed  ai  supplementi
concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge  14  luglio
1887, n. 4727.