Art. 34. Durante la vacanza dei benefici parrocchiali non saranno pagati, ne' agli economi spirituali, ne' ai subeconomi dei benefici vacanti, i supplementi di congrua. Sara' invece corrisposta all'economo spirituale, per le spese di culto e di servizio della chiesa, una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al parroco, a' termini del secondo capoverso dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sara' fatto a rate trimestrali posticipate, con mandato diretto a favore dell'economo spirituale, ed in base a certificato che l'Economato generale dai benefici vacanti dovra' trasmettere alla Direzione Generale del Fondo per il culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell'economo spirituale. Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati generali dei benefici vacanti e l'Amministrazione del Fondo per il culto rispetto agli antichi assegni erariali ed ai supplementi concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.