Art. 17.
Ambito di applicazione dell'arbitrato
1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di
una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del
decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o
faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera,
ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta
scritta.
2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che
rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna
parte puo' farne richiesta con gli atti indicati all'art. 810, primo
comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta
deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'art.
20, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina
dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione,
la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter
amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.