(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                Ambito di applicazione dell'arbitrato 
 
   1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base  di
una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme  del
decreto legislativo e le disposizioni di attuazione  della  Consob  o
faccia  comunque  rinvio  all'arbitrato  amministrato  dalla  Camera,
ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde  richiesta
scritta. 
   2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che
rinvia al giudizio disciplinato dal  presente  regolamento,  ciascuna
parte puo' farne richiesta con gli atti indicati all'art. 810,  primo
comma, del codice di procedura civile. L'adesione  a  tale  richiesta
deve pervenire alla Camera non oltre il termine  stabilito  dall'art.
20,  comma  2,  per  il  deposito  dell'atto  congiunto   di   nomina
dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione,
la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di  non  poter
amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.