Art. 18.
Norme applicabili al procedimento e alla decisione
1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed e'
regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice
di procedura civile, le funzioni attribuite al presidente del
tribunale sono svolte dalla Camera.
3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.