Art. 20.
Numero e nomina degli arbitri
1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le
parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da
tre arbitri, con gli atti indicati all'art. 810, primo comma, del
codice di procedura civile.
2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto
dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalita':
a) nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti
depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'art. 810, primo comma, del codice di procedura
civile;
b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'art.
810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro,
chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, e'
nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse
nominati, depositato presso la Camera entro il termine di cui alla
precedente lettera a).
3. Quando non si e' provveduto tempestivamente alla nomina di uno
o piu' arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla
scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto
di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.
4. La Camera nomina gli arbitri, tenendo conto:
a) del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro;
b) della esperienza maturata dall'arbitro sulle specifiche
questioni oggetto della controversia;
c) della tendenziale parita' di trattamento tra uomini e donne;
d) della equa distribuzione degli incarichi;
e) della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede
dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.
5. Il comma 4 si applica anche quando le parti vincolate dalla
stessa convenzione di arbitrato siano piu' di due e non si sia
proceduto alla nomina degli arbitri entro il termine fissato dal
comma 2.
6. Il presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle
parti, puo' nominare un segretario che assiste il collegio
nell'adempimento delle proprie funzioni.