(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                    Numero e nomina degli arbitri 
 
   1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo  che  le
parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto  da
tre arbitri, con gli atti indicati all'art.  810,  primo  comma,  del
codice di procedura civile. 
   2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco  tenuto
dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalita': 
    a) nel caso di arbitro unico,  con  atto  congiunto  delle  parti
depositato presso la Camera entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine previsto dall'art. 810, primo comma, del codice di  procedura
civile; 
    b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'art.
810, primo comma, del codice di procedura civile; il  terzo  arbitro,
chiamato a svolgere  le  funzioni  di  presidente  del  collegio,  e'
nominato con atto congiunto delle  parti  o  degli  arbitri  da  esse
nominati, depositato presso la Camera entro il termine  di  cui  alla
precedente lettera a). 
   3. Quando non si e' provveduto tempestivamente alla nomina di  uno
o piu' arbitri, vi provvede la Camera  entro  quindici  giorni  dalla
scadenza del termine previsto dal comma 2 per il  deposito  dell'atto
di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. 
   4. La Camera nomina gli arbitri, tenendo conto: 
    a) del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro; 
    b)  della  esperienza  maturata  dall'arbitro  sulle   specifiche
questioni oggetto della controversia; 
    c) della tendenziale parita' di trattamento tra uomini e donne; 
    d) della equa distribuzione degli incarichi; 
    e) della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla  sede
dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera. 
   5. Il comma 4 si applica anche quando  le  parti  vincolate  dalla
stessa convenzione di arbitrato siano  piu'  di  due  e  non  si  sia
proceduto alla nomina degli arbitri  entro  il  termine  fissato  dal
comma 2. 
   6. Il presidente del collegio arbitrale,  con  il  consenso  delle
parti,  puo'  nominare  un  segretario  che   assiste   il   collegio
nell'adempimento delle proprie funzioni.