(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                       Adempimenti preliminari 
 
   1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni  dalla
notifica, gli atti indicati all'art. 810, primo comma del  codice  di
procedura  civile  e  gli  atti  eventualmente  notificati  ai   fini
dell'art. 20, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e  ai
documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all'art. 26. 
   2. La Camera verifica  il  deposito  della  dichiarazione  di  cui
all'art.  22,  nonche'  la  regolarita'  formale  degli  atti  e  dei
documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a
completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce
difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano  le
condizioni, alla nomina degli arbitri. 
   3. Quando reputa manifestamente insussistenti  le  condizioni  per
l'esperimento del procedimento arbitrale  disciplinato  dal  presente
regolamento, la  Camera  rifiuta  di  amministrarne  lo  svolgimento,
informandone senza indugio le parti e gli arbitri, se nominati. 
   4. Gli arbitri,  nel  corso  della  prima  riunione,  valutano  la
questione sollevata dalla Camera, decidendo su di essa anche ai sensi
dell'art. 817 del codice di  procedura  civile.  La  decisione  degli
arbitri, unitamente alle convenzione di arbitrato come  eventualmente
modificata dalle parti, e' trasmessa  alla  Camera  affinche'  questa
valuti se sussistono le condizioni per  amministrare  lo  svolgimento
dell'arbitrato. 
   5. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle  parti
una somma di danaro in acconto dei  diritti  loro  spettanti  nonche'
delle spese di difesa  che  le  parti  sosterranno  per  ottenere  la
decisione, stabilendone, altresi', i criteri di ripartizione  fra  le
parti. La somma di danaro da versare in acconto e' determinata  dalla
Camera  dietro  proposta  degli  arbitri.   Il   mancato   versamento
dell'acconto, nella misura in capo a ciascuna delle  parti  gravante,
entro quindici giorni  dalla  comunicazione  della  richiesta  ovvero
entro il  diverso  termine  eventualmente  stabilito  dagli  arbitri,
importa la improcedibilita' del giudizio.