Art. 21.
Adempimenti preliminari
1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla
notifica, gli atti indicati all'art. 810, primo comma del codice di
procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini
dell'art. 20, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai
documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all'art. 26.
2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui
all'art. 22, nonche' la regolarita' formale degli atti e dei
documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a
completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce
difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le
condizioni, alla nomina degli arbitri.
3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per
l'esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente
regolamento, la Camera rifiuta di amministrarne lo svolgimento,
informandone senza indugio le parti e gli arbitri, se nominati.
4. Gli arbitri, nel corso della prima riunione, valutano la
questione sollevata dalla Camera, decidendo su di essa anche ai sensi
dell'art. 817 del codice di procedura civile. La decisione degli
arbitri, unitamente alle convenzione di arbitrato come eventualmente
modificata dalle parti, e' trasmessa alla Camera affinche' questa
valuti se sussistono le condizioni per amministrare lo svolgimento
dell'arbitrato.
5. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti
una somma di danaro in acconto dei diritti loro spettanti nonche'
delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la
decisione, stabilendone, altresi', i criteri di ripartizione fra le
parti. La somma di danaro da versare in acconto e' determinata dalla
Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento
dell'acconto, nella misura in capo a ciascuna delle parti gravante,
entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero
entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri,
importa la improcedibilita' del giudizio.