(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
      Accettazione, indipendenza e imparzialita' degli arbitri 
 
   1. L'accettazione degli arbitri deve essere data  per  iscritto  e
viene  depositata  presso  la  Camera  entro   dieci   giorni   dalla
comunicazione della nomina. 
   2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri  attestano  la
permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza
di: 
    a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da  incidere
sulla propria imparzialita' e indipendenza; 
    b)  ogni  personale  interesse,  diretto  o  indiretto,  relativo
all'oggetto della controversia. 
   3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti  a
comunicare  tempestivamente  alla  Camera  e  alle  parti   eventuali
circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza
e imparzialita'.