Art. 22.
Accettazione, indipendenza e imparzialita' degli arbitri
1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e
viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla
comunicazione della nomina.
2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la
permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza
di:
a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere
sulla propria imparzialita' e indipendenza;
b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo
all'oggetto della controversia.
3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a
comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali
circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza
e imparzialita'.