(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
              Ricusazione e sostituzione degli arbitri 
 
   1. Ciascuna  parte  puo'  ricusare  l'arbitro  in  presenza  delle
condizioni enumerate nei primi due commi dell'art. 815 del codice  di
procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata  entro  il
termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza  della
dichiarazione di imparzialita'  rilasciata  dall'arbitro.  La  Camera
decide  sulla  istanza  nei  quindici  giorni  successivi  alla   sua
presentazione, sentito l'arbitro  ricusato  e  le  parti  e  assunte,
quando occorre, sommarie informazioni. 
   2. La manifesta inammissibilita' o infondatezza della  istanza  e'
valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti  delle
spese da queste sostenute per ottenere  la  decisione,  salvo  quanto
previsto dall'art. 27, comma 5. 
   3.  La  proposizione  dell'istanza  di  ricusazione  sospende   il
procedimento arbitrale. 
   4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare  tutti  o  alcuni
degli  arbitri  nominati  si  provvede  tempestivamente   alla   loro
sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 20.