Art. 23.
Ricusazione e sostituzione degli arbitri
1. Ciascuna parte puo' ricusare l'arbitro in presenza delle
condizioni enumerate nei primi due commi dell'art. 815 del codice di
procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il
termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della
dichiarazione di imparzialita' rilasciata dall'arbitro. La Camera
decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua
presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte,
quando occorre, sommarie informazioni.
2. La manifesta inammissibilita' o infondatezza della istanza e'
valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle
spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 5.
3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il
procedimento arbitrale.
4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni
degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro
sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 20.