Art. 25.
Termine per la decisione
1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi
giorni dall'accettazione della nomina.
2. Il termine puo' essere prorogato prima della sua scadenza per
un periodo non superiore a centoventi giorni:
a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate
agli arbitri;
b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli
arbitri, sentite le altre parti.
3. Il termine e' prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti
e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se devono essere assunti mezzi di prova;
b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se e' pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;
d) se e' modificata la composizione del collegio arbitrale o e'
sostituito l'arbitro unico.
4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il
termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, e' esteso a
quarantacinque giorni.