(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                      Termine per la decisione 
 
   1. Gli arbitri pronunciano  il  lodo  nel  termine  di  centoventi
giorni dall'accettazione della nomina. 
   2. Il termine puo' essere prorogato prima della sua  scadenza  per
un periodo non superiore a centoventi giorni: 
    a) da tutte le parti mediante dichiarazioni  scritte  indirizzate
agli arbitri; 
    b) dalla Camera su istanza motivata di una delle  parti  o  degli
arbitri, sentite le altre parti. 
   3. Il termine e' prorogato di centoventi giorni nei casi  seguenti
e per non piu' di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: 
    a) se devono essere assunti mezzi di prova; 
    b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio; 
    c) se e' pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale; 
    d) se e' modificata la composizione del collegio arbitrale  o  e'
sostituito l'arbitro unico. 
   4. In ogni caso, dopo la  ripresa  del  procedimento  sospeso,  il
termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, e' esteso  a
quarantacinque giorni.