(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                Tariffa per il servizio di arbitrato 
 
   1. La tariffa per il servizio e'  corrisposta  da  ciascuna  parte
alla  Camera,  nella  misura  indicata  nell'allegato   al   presente
regolamento, al momento del deposito di cui all'art. 21, comma 1.