(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
           Diritti degli arbitri e spese del procedimento 
 
   1. Gli arbitri hanno diritto  al  rimborso  delle  spese  da  loro
sostenute e  all'onorario  per  l'opera  prestata  se  non  vi  hanno
rinunciato  al  momento  dell'accettazione   o   con   atto   scritto
successivo. Le parti sono tenute  solidalmente  al  pagamento,  salvo
rivalsa fra loro. 
   2.  La  Camera,  dietro  proposta  degli  arbitri,  provvede  alla
liquidazione delle spese da loro sostenute e dell'onorario secondo la
tabella  riportata  nell'allegato   al   presente   regolamento.   La
liquidazione cosi' effettuata e' vincolante per le parti. 
   3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di  difesa
sostenute dalle parti per ottenere la decisione. 
   4. La ripartizione tra le parti degli oneri  connessi  ai  diritti
degli arbitri e alle  spese  di  difesa  sostenute  per  ottenere  la
decisione viene effettuata,  avuto  riguardo  ai  principi  contenuti
negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
   5. Tuttavia, in  caso  di  soccombenza  totale  o  parziale  dell'
investitore non  determinata  dalla  temerarieta'  della  pretesa  da
questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri  e  alle
spese di difesa sostenute per ottenere  la  decisione  gravano  sulle
parti in egual misura. 
   6. Ai fini del presente  articolo  il  valore  della  controversia
deferita in arbitrato e' dato dalla somma della pretesa azionata  con
la domanda di  accesso  alla  procedura  di  arbitrato  e  di  quella
contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.