Art. 27.
Diritti degli arbitri e spese del procedimento
1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro
sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno
rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto
successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo
rivalsa fra loro.
2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla
liquidazione delle spese da loro sostenute e dell'onorario secondo la
tabella riportata nell'allegato al presente regolamento. La
liquidazione cosi' effettuata e' vincolante per le parti.
3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa
sostenute dalle parti per ottenere la decisione.
4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti
degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la
decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti
negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'
investitore non determinata dalla temerarieta' della pretesa da
questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle
spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle
parti in egual misura.
6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia
deferita in arbitrato e' dato dalla somma della pretesa azionata con
la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella
contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.