Art. 19 Forma e contenuto del contratto 1. I contratti per le acquisizioni in economia di beni e servizi vengono stipulati mediante scrittura privata; per acquisizioni per le quali e' possibile procedere mediante affidamento diretto, di cui all'art. 11 del presente regolamento, la stipulazione puo' avvenire anche mediante scambio di lettere d'ordinazione. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito. 2. Ai contratti stipulati ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari.