Art. 21 Esecuzione e verifica della prestazione - Pagamenti 1. Le prestazioni rese dall'affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione, nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 2. Il RUP svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione del Dirigente della struttura ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010. 3. La regolare esecuzione della fornitura o del servizio e' attestata, a seguito degli opportuni accertamenti, con apposito certificato sottoscritto dal RUP ovvero emesso dal direttore dell'esecuzione, se diverso, e confermato dal primo. 4. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato nel contratto o nella lettera d'ordine, a decorrere, comunque, dalla data di accertamento, da parte del RUP, ovvero del direttore dell'esecuzione se diverso dal RUP, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 5. I termini di pagamento rimarranno in sospeso: a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore, da parte dei competenti Uffici; b) in caso di irregolarita' riscontrata nel DURC o documento equipollente. 6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali deve essere comunque preventivamente operata una ritenuta dello 0,50%, che potra' essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.