(Allegato-art. 21)
                               Art. 21 
         Esecuzione e verifica della prestazione - Pagamenti 
 
1. Le prestazioni rese dall'affidatario sono sottoposte a verifica di
regolare esecuzione, nei termini  previsti  dall'art.  4  del  D.Lgs.
231/2002 e s.m.i.. 
2. Il RUP svolge anche le funzioni di direttore  dell'esecuzione  del
contratto, salvo diversa indicazione del  Dirigente  della  struttura
ovvero nelle ipotesi di cui all'art.  300,  comma  2,  lett.  b)  del
D.P.R. n. 207/2010. 
3.  La  regolare  esecuzione  della  fornitura  o  del  servizio   e'
attestata, a  seguito  degli  opportuni  accertamenti,  con  apposito
certificato  sottoscritto  dal  RUP  ovvero  emesso   dal   direttore
dell'esecuzione, se diverso, e confermato dal primo. 
4. I pagamenti relativi agli affidamenti in  economia  sono  disposti
nel termine indicato  nel  contratto  o  nella  lettera  d'ordine,  a
decorrere, comunque, dalla data di accertamento, da  parte  del  RUP,
ovvero del  direttore  dell'esecuzione  se  diverso  dal  RUP,  della
rispondenza della prestazione effettuata alle  prescrizioni  previste
nei documenti  contrattuali  e,  comunque,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 
5. I termini di pagamento rimarranno in sospeso: 
   a) in  caso  di  ritardo  nel  rilascio  del  Documento  Unico  di
Regolarita'  Contributiva  (DURC)  o  altro  documento   equipollente
attestante la correttezza contributiva del fornitore,  da  parte  dei
competenti Uffici; 
   b) in caso di  irregolarita'  riscontrata  nel  DURC  o  documento
equipollente. 
6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali deve
essere comunque preventivamente operata una ritenuta dello 0,50%, che
potra' essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo
l'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.