(Allegato-art. 22)
                               Art. 22 
                      Ritardi ed inadempimenti 
 
1. I contratti potranno prevedere le penali da applicare nel caso  di
ritardato o inesatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  in
relazione alla tipologia,  all'entita'  ed  alla  complessita'  della
prestazione, nonche' al livello qualitativo della stessa. 
2. Qualora la controparte non adempia  agli  obblighi  derivanti  dal
contratto,  il  CNR  si  avvarra'  degli  strumenti  di   risoluzione
contrattuale e risarcimento danno, qualora non ritenga piu'  efficace
il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.