(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                       (Obblighi del gestore) 
 
    1. Il gestore opera  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza
evitando che gli eventuali  conflitti  di  interesse  che  potrebbero
insorgere nello svolgimento dell'attivita'  di  gestione  di  portali
incidano negativamente sugli  interessi  degli  investitori  e  degli
emittenti e assicurando la parita'  di  trattamento  dei  destinatari
delle offerte che si trovino in identiche condizioni. 
    2. Il gestore rende  disponibili  agli  investitori,  in  maniera
dettagliata, corretta, chiara,  non  fuorviante  e  senza  omissioni,
tutte  le  informazioni  riguardanti  l'offerta  che   sono   fornite
dall'emittente  affinche'  gli  stessi  possano   ragionevolmente   e
compiutamente comprendere la natura  dell'investimento,  il  tipo  di
strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi  e  prendere
le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. 
    3. Il gestore richiama  l'attenzione  degli  investitori  diversi
dagli   investitori   professionali   sull'opportunita'    che    gli
investimenti  in  attivita'  finanziaria  ad   alto   rischio   siano
adeguatamente rapportati alle proprie disponibilita' finanziarie.  Il
gestore  non  diffonde  notizie  che  siano  non  coerenti   con   le
informazioni pubblicate  sul  portale  e  si  astiene  dal  formulare
raccomandazioni riguardanti gli strumenti  finanziari  oggetto  delle
singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle  adesioni  alle
medesime. 
    4. Il gestore assicura che le  informazioni  fornite  tramite  il
portale siano  aggiornate,  accessibili  almeno  per  i  dodici  mesi
successivi alla  chiusura  delle  offerte  e  rese  disponibili  agli
interessati che ne facciano richiesta per un periodo di  cinque  anni
dalla data di chiusura dell'offerta. 
    5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori
professionali il diritto di recedere dall'ordine di  adesione,  senza
alcuna spesa, tramite  comunicazione  rivolta  al  gestore  medesimo,
entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.