Art. 14. (Informazioni relative alla gestione del portale) 1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative: a) al gestore, ai soggetti che detengono il controllo, ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; b) alle attivita' svolte, ivi incluse le modalita' di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attivita' a terzi; c) alle modalita' per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4; d) agli eventuali costi a carico degli investitori; e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode; f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche; g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi; h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami; i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti; k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonche' alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto; l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob; m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.