(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
   (Informazioni relative all'investimento in start-up innovative) 
 
    1. Il gestore fornisce agli investitori,  in  forma  sintetica  e
facilmente  comprensibile,  anche  mediante  l'utilizzo  di  tecniche
multimediali, le informazioni relative all'investimento in  strumenti
finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno: 
      a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito; 
      b) il rischio di illiquidita'; 
      c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi  dell'articolo
25 del decreto; 
      d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare
riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle ipotesi di decadenza
dagli stessi); 
      e) le deroghe al diritto societario previste  dall'articolo  26
del decreto nonche' al diritto fallimentare previste dall'articolo 31
del decreto; 
      f) i contenuti tipici di un business plan; 
      g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5  e
le relative modalita' di esercizio. 
    2. Il gestore assicura che  possano  accedere  alle  sezioni  del
portale in cui e' possibile aderire alle  singole  offerte  solo  gli
investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano: 
      a) preso  visione  delle  informazioni  di  investor  education
previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e  delle  informazioni
indicate al comma 1; 
      b) risposto positivamente ad  un  questionario  comprovante  la
piena comprensione delle  caratteristiche  essenziali  e  dei  rischi
principali connessi all'investimento in start-up  innovative  per  il
tramite di portali; 
      c) dichiarato di essere in grado  di  sostenere  economicamente
l'eventuale   intera   perdita   dell'investimento   che    intendono
effettuare.