Art. 15. (Informazioni relative all'investimento in start-up innovative) 1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno: a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito; b) il rischio di illiquidita'; c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 del decreto; d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi); e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonche' al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto; f) i contenuti tipici di un business plan; g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalita' di esercizio. 2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui e' possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano: a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1; b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali; c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.