Art. 16. (Informazioni relative alle singole offerte) 1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica: a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta; b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonche' gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6; c) le informazioni le modalita' di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2; d) la periodicita' e le modalita' con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti. 2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresi' fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.