(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
(Obblighi relativi alla  gestione  degli  ordini  di  adesione  degli
                            investitori) 
 
    1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di
adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano: 
      a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente; 
      b) registrati in modo pronto e accurato; 
      c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi  di  ciascun
investitore, secondo la sequenza temporale con la  quale  sono  stati
ricevuti. 
    2.  Le  banche  e  le   imprese   di   investimento   curano   il
perfezionamento degli ordini  che  ricevono  per  il  tramite  di  un
gestore  e  tengono  informato  quest'ultimo  sui   relativi   esiti,
assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6. 
    3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini
operano  nei  confronti  degli   investitori   nel   rispetto   delle
disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo  Unico  e
nella relativa disciplina di attuazione. 
    4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano  quando
ricorrano le seguenti condizioni: 
      a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche  e
il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo
ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali; 
      b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche
e il relativo  controvalore  sia  inferiore  a  cinquemila  euro  per
singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi
annuali. 
    5. Il gestore acquisisce dall'investitore, con modalita'  che  ne
consentano la conservazione, un'attestazione con la quale  lo  stesso
dichiara di non aver superato, nell'anno solare  di  riferimento,  le
soglie previste al comma 4. A tal fine  rilevano  gli  importi  degli
investimenti effettivamente perfezionati per il tramite  del  portale
al quale sono trasmessi gli ordini nonche' di altri portali. 
    6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta,  la
provvista necessaria al perfezionamento degli ordini  sia  costituita
nel conto indisponibile  intestato  all'emittente  acceso  presso  le
banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli  ordini,
previsto dall'articolo 25.