Art. 18. (Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi) 1. Il gestore assicura l'integrita' delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri. 2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore: a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuita' operative; b) predispone appositi dispositivi di backup.