Art. 19. (Obblighi di riservatezza) 1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attivita', salvo che nei confronti dell'emittente e per le finalita' connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonche' in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.