(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
          (Obblighi di conservazione della documentazione) 
 
    1. Il gestore e' tenuto a  conservare  ordinatamente  per  almeno
cinque anni, in formato  elettronico  ovvero  cartaceo,  copia  della
corrispondenza e  della  documentazione  contrattuale  connessa  alla
gestione del portale, ivi inclusa: 
      a) la ricezione degli ordini di adesione  alle  offerte  svolte
tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca; 
      b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle  imprese  di
investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti  finanziari
oggetto dell'offerta; 
      c) la ricezione  delle  conferme  dell'avvenuta  sottoscrizione
degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta; 
      d) l'attestazione prevista dall'articolo 17, comma 5.