Art. 21. (Comunicazioni alla Consob) 1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle: a) variazioni dello statuto sociale; b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 8; c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 9; d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1; e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attivita'. 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob: a) la relazione sulle attivita' svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni gia' comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione puo' non essere inviata, fermo restando che dovra' essere comunicata tale circostanza; b) i dati sull'operativita' del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti nonche' ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse; c) i dati sui casi di discontinuita' operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operativita' del portale; d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.