Art. 31 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana. Il programma triennale di cui all'articolo 9 e' inizialmente adottato entro il 31 dicembre 2013 con riferimento al triennio successivo. 2. L'articolo 16 del regolamento 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui alla deliberazione del Garante 28 giugno 2000, n. 15, e' abrogato.