(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
               Principio della competenza finanziaria 
 
    Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio
di  imputazione   agli   esercizi   finanziari   delle   obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  attive  e   passive   (accertamenti   e
impegni). 
    Il principio  e'  applicato  solo  a  quei  documenti  di  natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio  di  ogni  pubblica
amministrazione che adotta la contabilita' finanziaria,  e  attua  il
contenuto  autorizzatorio  degli   stanziamenti   del   bilancio   di
previsione. 
    Le  previsioni  del  bilancio  di  previsione  finanziario  hanno
carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il  bilancio
si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai  pagamenti,  fatta
eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e  per  i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria  fa
riferimento  anche  alle  entrate,  di  competenza  e  di  cassa  per
accensione di prestiti. 
    Gli stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  sono  aggiornati
annualmente in occasione della sua approvazione. 
    Tutte  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  attive   e
passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono  essere
registrate  nelle  scritture  contabili  quando   l'obbligazione   e'
perfezionata, con imputazione  all'esercizio  in  cui  l'obbligazione
viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta  salva  la  piena  copertura
finanziaria  degli  impegni  di  spesa   giuridicamente   assunti   a
prescindere  dall'esercizio  finanziario  in  cui  gli  stessi   sono
imputati. 
    L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la  quale  si
perfeziona un diritto di  credito  relativo  ad  una  riscossione  da
realizzare e si imputa contabilmente  all'esercizio  finanziario  nel
quale il diritto di credito viene a scadenza. 
    L'accertamento presuppone idonea  documentazione,  attraverso  la
quale sono verificati e attestati dal soggetto  cui  e'  affidata  la
gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: 
      (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; 
      (b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
      (c) l'individuazione del soggetto debitore; 
      (d) l'ammontare del credito; 
      (e) la relativa scadenza. 
    Non  possono  essere  riferite  ad   un   determinato   esercizio
finanziario le entrate per le quali non sia venuto  a  scadere  nello
stesso esercizio  finanziario  il  diritto  di  credito.  E'  esclusa
categoricamente la possibilita' di accertamento  attuale  di  entrate
future in quanto cio' darebbe luogo ad un'anticipazione  di  impieghi
(ed ai  relativi  oneri)  in  attesa  dell'effettivo  maturare  della
scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza
di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario. 
    L'impegno costituisce la fase della  spesa  con  la  quale  viene
registrata nelle scritture contabili  la  spesa  conseguente  ad  una
obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad  un  pagamento
da effettuare,  con  imputazione  all'esercizio  finanziario  in  cui
l'obbligazione passiva viene a scadenza. 
    Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
      (a) la ragione del debito; 
      (b) la determinazione della somma da pagare; 
      (c) l'individuazione del soggetto creditore; 
      (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento
di bilancio 
      (e) la relativa scadenza. 
    Non  possono  essere  riferite  ad   un   determinato   esercizio
finanziario le spese per le quali non  sia  venuta  a  scadere  nello
stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. 
    In ogni  caso,  per  l'attivita'  di  investimento  che  comporta
impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi  finanziari,
deve essere dato specificamente atto -  al  momento  dell'attivazione
del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria  per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento; cio' anche
nel caso in cui  la  forma  di  copertura  sia  stata  gia'  indicata
nell'elenco  annuale  del  piano  delle  opere   pubbliche   di   cui
all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del  2006,  contenuto
in apposita sezione del documento unico di programmazione (DUP). 
    La  copertura  finanziaria  delle  spese   di   investimento   e'
costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso  di
gestione o  la  cui  esigibilita'  e'  nella  piena  discrezionalita'
dell'ente,  dall'utilizzo  dell'avanzo  di   amministrazione   o   da
eventuali disposizioni di autorizzazione all'indebitamento. 
    In deroga al presente principio generale, al fine di garantire  e
verificare  l'equivalenza  tra  gli  accertamenti   e   gli   impegni
riguardanti le partite di giro  o  le  operazioni  per  conto  terzi,
attraverso   l'accertamento   di   entrate   cui   deve   conseguire,
automaticamente, l'impegno di spese, le  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate attive e passive, che danno  luogo  a  entrate  e  spese
riguardanti le partite di giro  e  le  operazioni  per  conto  terzi,
devono  essere   registrate   e   imputate   all'esercizio   in   cui
l'obbligazione e' perfezionata. 
    Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in
cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.