(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per: 
    recesso dall'Aero Club d'Italia; 
    revoca ai sensi del successivo articolo 25 n. 21; 
    scioglimento  dell'Associazione   ovvero   per   scioglimento   o
fallimento della Societa'. 
    La revoca puo' essere deliberata, previa  contestazione,  per  il
venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente  art.  7  o  per
inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8. 
    La  deliberazione  di  revoca  e'  di  competenza  del  Consiglio
Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di  essa  e'
ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine  di  60  giorni
dalla data di notifica della deliberazione stessa.