(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Per ottenere la qualifica di  Aero  Club  Locale  Federato  e  la
federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono: 
    1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con
lo Statuto tipo degli Aero Club locali annesso al presente Statuto; 
    2) avere un numero minimo di 20 soci che  svolgono  attivita'  di
cui all'art. 6 n. 1, dalla lettera a) alla lettera  h),  o  avere  un
numero minimo di 60 soci maggiorenni che praticano  le  attivita'  di
cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j). 
    Al riguardo, ogni persona che  sia  iscritta  a  piu'  Aero  Club
Federati deve indicare all'Aero Club d'Italia  per  quale  Aero  Club
Federato  intende  integrare  il  numero  minimo  dei  soci;  il  suo
nominativo non puo' valere per integrare il numero minimo dei soci di
altri Aero Club federati. 
    Restano fermi gli obblighi  relativi  alla  determinazione  delle
quote federative dovute dai diversi Aero Club Federati presso i quali
il socio e' iscritto; 
    3) svolgere continuativamente e direttamente una o piu' attivita'
di cui al precedente art. 6, n.1; 
    4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature  mobili  e  fisse
sufficienti allo  svolgimento  della  loro  attivita'  aeronautica  e
disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di  un
luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita'; 
    5) versare la quota federativa annua di cui al successivo art.  8
n. 1, contestualmente alla domanda di federazione. In caso di mancata
accettazione,  con  la  comunicazione  di  essa,  viene  disposta  la
contestuale restituzione delle somme versate. 
    Su disposto del Consiglio Federale  dell'Aero  Club  d'Italia  la
federazione di un Aero Club Federato  puo'  essere  preceduta  da  un
periodo sperimentale non superiore a tre mesi. 
    La domanda di federazione e' depositata presso la sede  dell'Aero
Club  d'Italia.  Copia  di  tale  domanda,  indicante  la   data   di
presentazione, e' rilasciata al richiedente. 
    La domanda di federazione si intende accettata  se  il  Consiglio
Federale non delibera sulla domanda medesima entro  90  giorni  dalla
sua presentazione. 
    Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di  cui  al
comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo. 
    La deliberazione del Consiglio Federale di  mancato  accoglimento
della  domanda  di   federazione   e'   notificata   all'Associazione
richiedente a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  inviata
all'indirizzo indicato nella domanda di federazione. 
    Contro tale deliberazione e'  ammesso  ricorso  al  Collegio  dei
Probiviri, nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica
della deliberazione stessa.