Art. 7. Per ottenere la qualifica di Aero Club Locale Federato e la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo Statuto tipo degli Aero Club locali annesso al presente Statuto; 2) avere un numero minimo di 20 soci che svolgono attivita' di cui all'art. 6 n. 1, dalla lettera a) alla lettera h), o avere un numero minimo di 60 soci maggiorenni che praticano le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j). Al riguardo, ogni persona che sia iscritta a piu' Aero Club Federati deve indicare all'Aero Club d'Italia per quale Aero Club Federato intende integrare il numero minimo dei soci; il suo nominativo non puo' valere per integrare il numero minimo dei soci di altri Aero Club federati. Restano fermi gli obblighi relativi alla determinazione delle quote federative dovute dai diversi Aero Club Federati presso i quali il socio e' iscritto; 3) svolgere continuativamente e direttamente una o piu' attivita' di cui al precedente art. 6, n.1; 4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica e disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita'; 5) versare la quota federativa annua di cui al successivo art. 8 n. 1, contestualmente alla domanda di federazione. In caso di mancata accettazione, con la comunicazione di essa, viene disposta la contestuale restituzione delle somme versate. Su disposto del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la federazione di un Aero Club Federato puo' essere preceduta da un periodo sperimentale non superiore a tre mesi. La domanda di federazione e' depositata presso la sede dell'Aero Club d'Italia. Copia di tale domanda, indicante la data di presentazione, e' rilasciata al richiedente. La domanda di federazione si intende accettata se il Consiglio Federale non delibera sulla domanda medesima entro 90 giorni dalla sua presentazione. Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di cui al comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo. La deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione e' notificata all'Associazione richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella domanda di federazione. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.