(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Gli Aero Club Federati sono tenuti a: 
      1)  versare  all'Aero  Club  d'Italia  una  quota  annuale   di
federazione  nella  misura  annualmente   stabilita   dal   Consiglio
Federale. 
    Per gli Aero Club Federati costituiti esclusivamente da  soci  di
cui al precedente art. 6 n. 1, lettere i) e j) ed  aventi  un  numero
minimo di 200 soci, possono essere  fissate  dal  Consiglio  Federale
anno per anno quote agevolate e/o ridotte di federazione. 
    Il  mancato  integrale  versamento   della   quota   annuale   di
federazione  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  da'  luogo   alla
maggiorazione a titolo di penale pari al 10% sulla quota fissa. 
    Se entro il 30 settembre successivo la somma  dovuta,  maggiorata
come sopra, non viene versata, l'Aero Club locale viene  escluso  dal
diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero Club d'Italia. 
    Il mancato pagamento della quota annuale di federazione  per  due
annualita' consecutive comporta la revoca  della  qualifica  di  ente
federato all' Aero Club d'Italia. 
    Tuttavia,  a  richiesta  motivata  dell'Aero  Club   locale,   il
Consiglio  Federale  puo'  consentire  una  deroga  alla   precedente
disposizione per contingenti ed eccezionali motivi; 
    2)  inviare  all'Aero  Club  d'Italia  il   bilancio   consuntivo
dell'anno precedente ed il bilancio preventivo  dell'anno  successivo
rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 dicembre; 
    3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di  marzo  di
ogni anno, l'elenco  nominativo  dei  soci  e  successivamente,  ogni
trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco; 
    4) osservare le norme emanate  dall'Aero  Club  d'Italia  per  il
conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3; 
    5) previa convenzione tra l'Aero Club d'Italia e il singolo  Aero
Club Federato interessato, assicurare, ove richiesti  dall'Aero  Club
d'Italia, e ciascuno nel rispettivo  ambito,  le  attivita'  previste
dalle  eventuali  convenzioni  tra  l'Aero   Club   d'Italia   e   le
Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali; 
    6) sottoporre alle Sezioni Tecniche di Specialita' competenti, di
cui all'art. 33 del presente Statuto, per il successivo inoltro  alla
Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 31  luglio
di ogni anno, le richieste concernenti l'attivita' agonistica che gli
Aero Club Federati intendono svolgere nell'anno successivo,  ai  fini
dell'acquisizione del  parere  di  competenza  e  per  il  necessario
coordinamento in sede nazionale.