(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato  e  possono
assumere la forma di  Associazione,  di  Societa'  a  responsabilita'
limitata  (s.r.l.)  o  di  Societa'  Cooperativa  a   responsabilita'
limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio  dell'assenza  dei
fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote,  del  divieto  di
distribuzione di utili sotto qualsiasi forma,  nonche'  l'obbligo  di
devoluzione del patrimonio ad Associazioni  o  Societa'  analoghe  in
caso di scioglimento. 
    Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella  forma
di  Societa'  a  responsabilita'  limitata  (S.r.l.)  o  di  Societa'
Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente  i
soci. Le  modalita'  di  assegnazione  paritaria  delle  quote  e  le
modalita' di assegnazione paritaria, in relazione  alle  vicende  dei
singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero
Club Locale. 
    Il Consiglio Federale valuta la congruita' degli statuti di detti
Enti alla luce dei principi generali del presente statuto. 
    Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello
dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di  piena
autonomia nei limiti del presente Statuto. 
    Tuttavia essi, nel sottoporre le  proposte  concernenti  la  loro
attivita' agonistica ai sensi del precedente art.  8  n.  6,  debbono
dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali
attivita'.