Art. 9. Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di Associazione, di Societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche' l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa' analoghe in caso di scioglimento. Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella forma di Societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente i soci. Le modalita' di assegnazione paritaria delle quote e le modalita' di assegnazione paritaria, in relazione alle vicende dei singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero Club Locale. Il Consiglio Federale valuta la congruita' degli statuti di detti Enti alla luce dei principi generali del presente statuto. Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre le proposte concernenti la loro attivita' agonistica ai sensi del precedente art. 8 n. 6, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.