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14. CRITERI GENERALI 
    1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti  come  definite
al Titolo I,  devono  rispettare  i  criteri  generali  di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro  di
cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma  3,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni,
commisurando  la  valutazione  del  rischio  alle  diverse  attivita'
lavorative presenti nell'edificio. 
    2. Fino all'adozione del decreto  di  cui  al  comma  precedente,
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza  antincendio
e per la gestione delle emergenze nei luoghi  di  lavoro  di  cui  al
decreto del Ministero  dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.