14. CRITERI GENERALI 1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attivita' lavorative presenti nell'edificio. 2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.