Art. 27. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione 1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva per la verifica delle dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti mediante apposite convenzioni. 4. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite. 5. La domanda di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attivita' di cui si tratta sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento; c) qualora sia necessario contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta. 6. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento. 7. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 28.