(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
       Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione 
 
    1. L'ente gestore  provvede  a  svolgere  una  adeguata  indagine
conoscitiva per la verifica delle dichiarazioni  effettuate  all'atto
della richiesta. 
    2. Il rilascio delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita' consentite e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi
di   premialita'   ambientale,   turnazione,    contingentamento    e
destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio  dell'area
marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 
    3.  Nel  rilascio  delle   autorizzazioni   all'esercizio   delle
attivita' d'impresa, l'ente gestore puo'  privilegiare  le  richieste
avanzate dai soggetti  disponibili  a  formalizzare  il  contenimento
delle tariffe per i servizi erogati  agli  utenti  mediante  apposite
convenzioni. 
    4. L'ente  gestore  e'  tenuto  a  pubblicizzare  anche  per  via
informatica  i   provvedimenti   concernenti   l'interdizione   delle
attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle  autorizzazioni
delle attivita' consentite. 
    5. La domanda di autorizzazione e' rigettata  previa  espressa  e
circostanziata motivazione: 
    a) qualora l'attivita' di cui si tratta sia incompatibile con  le
finalita' dell'area marina protetta; 
    b) in caso di accertata violazione  delle  disposizioni  previste
dalla normativa vigente di settore,  dal  decreto  istitutivo  e  dal
presente regolamento; 
    c) qualora sia necessario contingentare i flussi turistici  e  il
carico antropico  in  ragione  delle  primarie  finalita'  di  tutela
ambientale dell'area marina protetta. 
    6. L'eventuale rigetto della  domanda  di  autorizzazione,  cosi'
come l'interdizione  totale  dell'attivita',  e'  motivata  dall'ente
gestore esplicitando le  ragioni  di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento. 
    7.  Il   provvedimento   di   autorizzazione   e'   materialmente
rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento  dei
corrispettivi e dei  diritti  di  segreteria  di  cui  al  successivo
articolo 28.