Art. 28. Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e l'utilizzo dei gavitelli d'ormeggio predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera. 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e l'utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo e' disposto su base annuale. 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera. 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di visite guidate nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera e mensile, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e' disposto su base annuale. 11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli. 12. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere effettuati con le modalita' indicate dall'ente gestore.