(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
     Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 
 
    1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al
versamento  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle   relative
autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 
    2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i  diritti
di  segreteria  sono  stabiliti  dall'ente   gestore   con   autonomo
provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
    3. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto  su  base
settimanale, mensile e annuale. 
    4. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e'
disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
    5. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento delle immersioni subacquee  e  l'utilizzo  dei  gavitelli
d'ormeggio predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera. 
    6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri
di immersione per  lo  svolgimento  di  visite  guidate  subacquee  e
l'utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo e' disposto
su base annuale. 
    7. Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera. 
    8. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  le
attivita' di visite guidate nell'area marina protetta e' disposto  su
base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e  della
portata passeggeri dell'unita' navale. 
    9. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  le
attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina
protetta e' disposto su base giornaliera e mensile, in  funzione  del
periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 
    10. Il corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' di pesca  sportiva  e'  disposto  su  base
annuale. 
    11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui
ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di  unita'  navali
in  possesso  dei  requisiti  di  eco-compatibilita'  richiamati   ai
precedenti articoli. 
    12.  I  pagamenti  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui al presente articolo devono  essere  effettuati
con le modalita' indicate dall'ente gestore.