Titolo 1
Cause e procedimento di inefficacia della garanzia
1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti
Disposizioni operative, la Garanzia e' inefficace:
a) qualora il soggetto beneficiario non comunichi al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia variazioni della titolarita'
dell'operazione nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini
della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'ammissione alla garanzia;
b) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento
oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di
accesso;
c) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali,
assicurative e bancarie sulla quota gia' garantita dal Fondo.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe
dar luogo alla inefficacia della Garanzia, il Soggetto gestore
comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza al soggetto gestore del Fondo
rotativo, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari
della comunicazione un termine di trenta giorni, dalla ricezione
della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di trenta giorni, gli interessati
possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia
eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta
idonea, mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta
raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della
data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali controdeduzioni
e/o ogni altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori
elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni
conclusive in merito.
4. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con
provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero
l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o
sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica a mezzo Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti
adottati.