Titolo 1 Cause e procedimento di inefficacia della garanzia 1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la Garanzia e' inefficace: a) qualora il soggetto beneficiario non comunichi al Soggetto gestore del Fondo di garanzia variazioni della titolarita' dell'operazione nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia; b) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di accesso; c) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota gia' garantita dal Fondo. 2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della Garanzia, il Soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza al soggetto gestore del Fondo rotativo, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 3. Entro il predetto termine di trenta giorni, gli interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito. 4. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.