(Allegato-Titolo 1)
                              Titolo 1 
         Cause e procedimento di inefficacia della garanzia 
 
    1.  Fatti  salvi  gli  ulteriori  casi  indicati  nelle  presenti
Disposizioni operative, la Garanzia e' inefficace: 
    a) qualora il soggetto beneficiario  non  comunichi  al  Soggetto
gestore  del  Fondo  di   garanzia   variazioni   della   titolarita'
dell'operazione nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante  ai  fini
della  permanenza  dei  requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   per
l'ammissione alla garanzia; 
    b) nel caso di mancato pagamento, ovvero  in  caso  di  pagamento
oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di
accesso; 
    c)  nel  caso  in  cui  siano  state  acquisite  garanzie  reali,
assicurative e bancarie sulla quota gia' garantita dal Fondo. 
    2. Ai sensi della legge 4  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni e integrazioni, rilevata la  circostanza  che  potrebbe
dar luogo  alla  inefficacia  della  Garanzia,  il  Soggetto  gestore
comunica  al  soggetto   beneficiario   tramite   Posta   elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza  al  soggetto  gestore  del  Fondo
rotativo, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai  destinatari
della comunicazione un termine  di  trenta  giorni,  dalla  ricezione
della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 
    3. Entro il predetto termine di trenta  giorni,  gli  interessati
possono  presentare  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di   garanzia
eventuali controdeduzioni  e/o  ogni  altra  documentazione  ritenuta
idonea,  mediante  Posta  elettronica  certificata  (PEC)   o   posta
raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della
data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali  controdeduzioni
e/o ogni altra  documentazione  prodotta,  puo'  acquisire  ulteriori
elementi  di  giudizio  e,  se  opportuno,   formulare   osservazioni
conclusive in merito. 
    4.  Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  avvio   del
procedimento,  esaminate  le  risultanze  istruttorie,  il   Comitato
direzionale  per  la  cooperazione  allo   sviluppo   delibera,   con
provvedimento   motivato   l'inefficacia   della   garanzia    ovvero
l'estinzione  del  procedimento  qualora  non   ritenga   fondati   o
sufficienti i motivi che hanno portato  all'avvio  dello  stesso.  Il
Soggetto gestore  del  Fondo  di  garanzia  comunica  a  mezzo  Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti
adottati.