Titolo 2
Cause e procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione
1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il procedimento
di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del
soggetto beneficiario qualora quest'ultimo abbia compilato il modulo
di domanda di cui al titolo 1 del capitolo 2 sulla base di dati,
notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca
della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di
garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica
certificata (PEC) e per conoscenza al Soggetto gestore del Fondo
rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8
della legge n. 125/2014, l'avvio del procedimento di revoca ed
assegna al destinatario della comunicazione un termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per
presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli
interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di
garanzia controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta
idonea, mediante spedizione a mezzo Posta elettronica certificata
(PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di ricevimento. Ai fini
della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di
spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni e ogni
altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori elementi di
giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in
merito.
3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del
procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, il
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con
provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'estinzione
del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi
che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del
Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai soggetti interessati i
provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' al recupero degli
eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati delle
eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalita' stabilite
dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.