(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
Comunicazioni  sugli  esponenti  aziendali  e  sulle   partecipazioni
                              rilevanti 
 
    1. Gli operatori di microcredito comunicano alla  Banca  d'Italia
ogni modifica della composizione  degli  organi  sociali  nonche'  la
sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche
con  funzioni  equivalenti  a  quella  di  direttore   generale.   La
comunicazione e' effettuata con le modalita' e nei  termini  previsti
dalla disciplina della Banca  d'Italia  per  le  comunicazioni  degli
organi  sociali  degli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo 106 del TUB. 
    2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, supera il 10 per cento del capitale  con  diritto
di  voto,  o  comporta  il  controllo,   gli   operatori   ne   danno
comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni  da  quando  ne
vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 4). Si applica la  definizione
di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.