Art. 20. Patrimonio dell'Agenzia 1. Il patrimonio dell'Agenzia e' unico ed e' costituito dal fondo di dotazione, dai beni immobili e mobili acquisiti nel corso della gestione nonche' dalle eventuali riserve facoltative iscritte in bilancio. Il patrimonio iniziale e' individuato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.