(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
                  Consegnatari dei beni strumentali 
 
    1. I  beni  strumentali  sono  dati  in  consegna,  con  apposito
verbale, ad un consegnatario, nominato con apposito provvedimento del
Direttore generale. 
    2. In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna ha luogo
previa materiale  ricognizione  dei  beni.  Il  relativo  verbale  e'
sottoscritto dal consegnatario  cessante  e  da  quello  subentrante,
nonche' dal funzionario che assiste alla consegna, con  l'indicazione
dell'ufficio di appartenenza del medesimo. 
    3. Gli inventari, sulla base delle  scritture  relative  ai  beni
patrimoniali, sono redatti in duplice esemplare e conservati presso i
competenti uffici individuati con atto  organizzativo  del  Direttore
generale. 
    4.  Il  consegnatario  provvede  tempestivamente   ad   informare
l'ufficio individuato con atto organizzativo del  Direttore  generale
circa le variazioni dei beni strumentali che  necessitano  di  essere
registrate nel libro degli inventari.