Art. 21. Consegnatari dei beni strumentali 1. I beni strumentali sono dati in consegna, con apposito verbale, ad un consegnatario, nominato con apposito provvedimento del Direttore generale. 2. In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonche' dal funzionario che assiste alla consegna, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medesimo. 3. Gli inventari, sulla base delle scritture relative ai beni patrimoniali, sono redatti in duplice esemplare e conservati presso i competenti uffici individuati con atto organizzativo del Direttore generale. 4. Il consegnatario provvede tempestivamente ad informare l'ufficio individuato con atto organizzativo del Direttore generale circa le variazioni dei beni strumentali che necessitano di essere registrate nel libro degli inventari.