(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
                    Scarico dei beni strumentali 
 
    1. La cancellazione dagli inventari dei  beni  mobili  per  fuori
uso, perdita, cessione od altri motivi, e' disposta con provvedimento
del Direttore generale. 
    2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali
o  posti  fuori  uso  per  cause  tecniche,  previo  parere  di   una
commissione allo scopo istituita, possono essere ceduti gratuitamente
alla  Croce  Rossa  Italiana,  agli  organismi  di  volontariato   di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia
ed  all'estero,  per  scopi  umanitari,  nonche'   alle   istituzioni
scolastiche. 
    3. Qualora  sia  stata  esperita  infruttuosamente  la  procedura
prevista dal precedente comma, e' consentito l'invio  dei  beni  alle
discariche pubbliche, la distruzione,  ovvero  lo  sgombero  ritenuto
piu' conveniente, nel rispetto della vigente normativa in materia  di
tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.