Art. 22. Scarico dei beni strumentali 1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, e' disposta con provvedimento del Direttore generale. 2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, possono essere ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero, per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche. 3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal precedente comma, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.