Art. 14. Composizione e rappresentanza in assemblea 1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. 2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che e' conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante e' limitato a .... La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio. 3. La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale e ai dipendenti del Consorzio. 4. La partecipazione all'assemblea puo' essere estesa ai rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attivita' del Consorzio, alle Istituzioni ed Enti locali, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.