(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                     Convocazione dell'assemblea 
 
    1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente  su  mandato
del  consiglio  di  amministrazione  almeno  una  volta  l'anno,  per
l'approvazione  del  bilancio  consuntivo.  L'assemblea  e'  altresi'
convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta  cio'  sia
ritenuto necessario da almeno un terzo dei  componenti  dello  stesso
consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con  l'indicazione
degli  argomenti  da  trattare,  da  un  numero  di  consorziati  che
rappresentino almeno un  quinto  delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente
Statuto. L'assemblea straordinaria e'  convocata  dal  presidente  su
mandato del  consiglio  d'amministrazione,  laddove  quest'ultimo  lo
ritenga  necessario,  con  le  modalita'  previste  al  comma  3.  La
convocazione straordinaria puo', altresi',  essere  richiesta  da  un
numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In  tale
ipotesi  il  presidente  deve  procedere  entro  dieci  giorni  dalla
richiesta alla convocazione dell'assemblea. 
    2.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su
richiesta del collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio  sindacale
entro dieci giorni dalla stessa. 
    3.  La  convocazione  dell'assemblea  avviene   mediante   avviso
depositato presso la sede  del  Consorzio,  divulgato  attraverso  il
relativo sito web,  e  pubblicato  su  tre  quotidiani  a  diffusione
nazionale, di cui uno economico, almeno  quindici  giorni  prima  del
giorno fissato per l'assemblea; in alternativa,  la  convocazione  ha
luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta  elettronica
certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso
di particolare urgenza in  cui  deve  comunque  essere  osservato  il
termine  minimo  di  cinque  giorni.  In  ogni   caso   l'avviso   di
convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del
luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che  puo'
essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza. 
    4.  L'assemblea  puo'  tenersi  anche  per  via   telematica   od
informatica   a   condizione   che   sia    assicurata    l'effettiva
partecipazione alla discussione ed al  voto  agli  aventi  diritto  e
l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si  considera
tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario. 
    5. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio  o,  in
caso di sua assenza o impedimento, dal  vicepresidente.  In  caso  di
assenza o  impedimento  anche  di  quest'ultimo,  e'  presieduta  dal
consigliere piu' anziano. 
    6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi  verbale  che  e'
sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario  nominato
da quest'ultimo.