Art. 17. Assemblea straordinaria 1. L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in questo caso, sulle modalita' della liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una volta pagate le passivita', in osservanza degli scopi sociali o affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico in conformita' alla normativa applicabile; c) sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione in partecipazioni in societa' esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico; d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge. 2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino piu' della meta' delle quote consortili. 3. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria e' validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni dello Statuto. 4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.