Art. 19. Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vicepresidente, e da almeno ..... membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessita' di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. 2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art. 6, comma 1 del presente statuto. 3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze.