Art. 21. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. 2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione: a) nominare tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente; b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al presidente, al vicepresidente; c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone l'ordine del giorno; d) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica assembleare; e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale; f) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonche' la relazione tecnica illustrativa. g) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile; h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione e da comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico; i) adottare il programma annuale e pluriennale di attivita' e di investimenti; k) sottoporre all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazione regionali ed interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 e trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico; l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto; m) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attivita' consortile, e sulle proposte di accordi di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente Statuto; n) definire le strutture organizzative interne al Consorzio, determinare l'organico del Consorzio e le modalita' di gestione amministrativa interna; o) vagliare le richieste di ammissione al Consorzio, motivando quelle respinte ai sensi dell'art. 5; p) deliberare, motivando, sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 9; q) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entita' secondo i modi e le procedure previste in un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26; r) autorizzare il presidente o il vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti; s) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio; t) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico la misura del contributo ambientale di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006; u) determinare e assegnare le quote di partecipazione al consorzio di cui all'art. 11, comma 2 sulla base del loro valore unitario come approvato dall'assemblea; v) stabilire le modalita' ed i termini di riscossione e versamento del contributo di cui all'art. 11, comma, comma 1, lettera d) e all'art. 10, comma 1; x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione; y) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione; z) modificare la sede legale o la sede operativa nell'ambito della stessa citta'; 3. Il consiglio di amministrazione puo': a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati; b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attivita'. 4. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente e al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al presidente o al vicepresidente o al direttore generale, laddove previsto, specifici incarichi. Il Consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri determinando i limiti della delega. 5. Non puo' essere oggetto di delega la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.