(Allegato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la
gestione ordinaria  e  straordinaria  del  Consorzio  che  non  siano
riservati all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli  atti
che ritenga opportuni per l'attuazione  ed  il  raggiungimento  degli
scopi consortili. 
    2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione: 
    a)  nominare  tra  i  propri  componenti  il  presidente   e   il
vicepresidente; 
    b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe  operative  al
presidente, al vicepresidente; 
    c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone
l'ordine del giorno; 
    d)  istituire  sedi   secondarie   da   sottoporre   a   ratifica
assembleare; 
    e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale; 
    f)  predisporre  la  bozza  di  bilancio  consuntivo  annuale  da
sottoporre all'assemblea per  l'approvazione,  nonche'  la  relazione
tecnica illustrativa. 
    g)  redigere  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.
2615-bis del codice civile; 
    h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi  e  le
loro  successive  integrazioni  e/o   modificazioni   da   sottoporre
all'assemblea  ordinaria  per  l'approvazione  e  da  comunicare   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico; 
    i) adottare il programma annuale e pluriennale di attivita' e  di
investimenti; 
    k)    sottoporre    all'assemblea    straordinaria,    ai    fini
dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto,  anche  con
riferimento alla costituzione di eventuali articolazione regionali ed
interregionali  del  Consorzio  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2  e
trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero  dell'Ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo
economico; 
    l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli  enti  locali
territoriali e le  loro  aziende  di  cui  all'art.  3  del  presente
statuto; 
    m) deliberare sulla stipula degli atti e dei  contratti  di  ogni
genere inerenti all'attivita' consortile, e sulle proposte di accordi
di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal  presente
Statuto; 
    n) definire le  strutture  organizzative  interne  al  Consorzio,
determinare l'organico del  Consorzio  e  le  modalita'  di  gestione
amministrativa interna; 
    o) vagliare le richieste di ammissione  al  Consorzio,  motivando
quelle respinte ai sensi dell'art. 5; 
    p) deliberare,  motivando,  sull'esclusione  dei  consorziati  ai
sensi dell'art. 9; 
    q) vigilare  per  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di  cui
all'art. 7, determinando l'irrogazione di  eventuali  sanzioni  e  la
loro entita' secondo i modi e le procedure previste  in  un  apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 26; 
    r) autorizzare il presidente  o  il  vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
    s) porre in essere gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  per  quelli  che  per
disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi
del Consorzio; 
    t)  proporre  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ed al Ministero  dello  sviluppo  economico  la
misura del contributo ambientale  di  cui  all'art.  233,  comma  10,
lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    u)  determinare  e  assegnare  le  quote  di  partecipazione   al
consorzio di cui all'art. 11, comma 2  sulla  base  del  loro  valore
unitario come approvato dall'assemblea; 
    v)  stabilire  le  modalita'  ed  i  termini  di  riscossione   e
versamento del contributo di cui all'art. 11, comma, comma 1, lettera
d) e all'art. 10, comma 1; 
    x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi  di  cui
all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione; 
    y) stabilire i criteri per la determinazione  del  compenso  alla
raccolta e i prezzi di cessione; 
    z) modificare la sede legale  o  la  sede  operativa  nell'ambito
della stessa citta'; 
    3. Il consiglio di amministrazione puo': 
    a)  avvalersi  del   supporto   consultivo   delle   associazioni
rappresentative  dei  settori  imprenditoriali  di  riferimento   dei
consorziati; 
    b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a)  lo
svolgimento di determinate attivita'. 
    4. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente  e
al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni,  determinando  i
limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'
affidare al presidente o al vicepresidente o al  direttore  generale,
laddove previsto, specifici incarichi.  Il  Consiglio  puo'  altresi'
delegare le proprie attribuzioni  ad  uno  o  piu'  dei  suoi  membri
determinando i limiti della delega. 
    5. Non puo' essere oggetto di delega  la  redazione  dei  bilanci
preventivo e consuntivo.