(Allegato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
         Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale 
 
    1. Il collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio  sindacale  e'
costituito da un minimo di ... ad un massimo di ... membri  effettivi
e ... supplenti. ... membri effettivi sono nominati uno dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  uno  dal
Ministero dello sviluppo economico.  Gli  altri  membri  sono  eletti
dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro  dei  revisori
legali.  Per  i  membri  di  nomina  ministeriale  non  e'  richiesta
l'iscrizione nel registro dei revisori legali. 
    2. I revisori/sindaci durano in carica 3 anni, scadono alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori/sindaci supplenti
secondo il  criterio  della  maggiore  anzianita'  di  carica  o,  in
subordine,  della  maggiore  eta'  anagrafica.  Il   revisore/sindaco
nominato  in  sostituzione  resta  in   carica   fino   all'assemblea
successiva. 
    4. Il diritto di revoca dei revisori/sindaci spetta all'assemblea
che lo esercita  per  giusta  causa.  I  revisori/sindaci  di  nomina
ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che  li  hanno
nominati. 
    5. Il collegio dei revisori/collegio sindacale: 
    a) controlla la gestione del Consorzio; 
    b) vigila  sull'osservanza  della  legge,  dello  statuto  e  del
regolamento  consortile,  sul  rispetto  dei  principi  di   corretta
amministrazione  ed  in  particolare  sull'andamento  della  gestione
economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e
sul suo concreto funzionamento e ne riferisce  all'assemblea  con  la
relazione sul conto consuntivo; 
    c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo. 
    6. I revisori/sindaci partecipano all'assemblea e  alle  riunioni
del consiglio di  amministrazione.  Possono,  inoltre  chiedere  agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad
atti di ispezione e di controllo. 
    7. Le riunioni  del  collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio
sindacale possono svolgersi in teleconferenza  o  in  videoconferenza
nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8. 
    8. Ai revisori/sindaci spetta il rimborso delle spese di  viaggio
e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.